110% SU IMMOBILE IN COMODATO E TINTEGGIATURA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/09/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/09/2020


Classificazione:

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Quando i lavori sono svolti da soggetto diverso dal proprietario


È possibile beneficiare del Superbonus per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’attuale generatore di calore con una pompa di calore, se l’immobile è in comodato d’uso.

Niente Superbonus, invece per i lavori di tinteggiatura dello stesso immobile che possono, però, beneficiare del “bonus facciate” cioè della detrazione nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per il rifacimento e la pittura delle pareti esterne (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160/2019). E' la sintesi della risposta n. 327/2020.

L’Agenzia ricorda che la circolare 24/2020 ha precisato che ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo come un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

L’Agenzia descrive poi l’elenco dettagliato degli interventi (trainanti e trainati) per i quali spetta il Superbonus e delle parti degli edifici su cui devono essere realizzati (ad esempio le parti comuni di edifici residenziali in "condominio", gli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, eccetera)

L’istante nell’interpello non ha precisato se l'immobile sul quale intende effettuare gli interventi rientri tra quelli ammessi al beneficio. In caso affermativo, e nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla norma, l’Agenzia ritiene che l'istante potrà fruire del Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore e installazione della pompa di calore.

ALTRI PUNTI TRATTATI

Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici.

Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

 

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