4.1 Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio - circ. 17/2015
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/04/2015
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/04/2015
Classificazione:
Importo deducibile e conseguentemente tassato in capo all'altro coniuge (come indicarlo in Unico/730/2015)
Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, abbiano i requisiti previsti dalla citata sentenza della Cassazione n. 13029 del 2013 per essere considerati alla stregua dell’assegno di mantenimento e, quindi, siano deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (cfr. art. 3 del DPR n. 42 del 1988).
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