Accollo del debito d'imposta altrui NO alla estinzione per compensazione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/11/2017

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/11/2017


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L’articolo 8 del la L. n. 212 del 2000 Statuto dei diritti del contribuente ammette, sia l’estinzione delle obbligazioni  tributarie tramite compensazione che l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario demandando ad apposito decreto le disposizioni di attuazione.


In attesa del provvedimento, viene chiesto all'Agenzia delle entrate quale sia la modalità corretta di estinzione del debito d’imposta oggetto di accollo. Ris. 140/2017 la compensazione non può avere luogo e il debito andrà estinto impiegando denaro “fresco”. In ogni caso sono, da ritenersi validi i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione del documento di prassi odierno, qualora siano stati spesi crediti esistenti e utilizzabili.

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