ACCORDO DI RIDUZIONE VARIAZIONE CANONE DI AFFITTO LOCAZIONE ADEMPIMENTI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/01/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 26/01/2018

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Nessuna imposta per comunicare la variazione del canone di locazione


Il DL. n. 133/2014 intitolato: - (Sblocca italia) Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive così prevede:

Art. 19 (Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. La registrazione dell'atto con il quale le parti si accordano esclusivamente per la riduzione del canone di locazione ancora in essere, è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Si risparmiano così i 67 euro di imposta di registro e i 16,00 euro dell’imposta di bollo nel comunicare all’ufficio la riduzione del canone.

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Circa la registrazione della variazione, premesso che non sarebbe obbligatoria (ris. 60/2010), la stessa si rende tuttavia necessaria perchè l'imposta di registro è calcolata sul canone annuo.

La registrazione si può quindi fare recandosi presso l'ufficio con due copie dell'accordo e il mod. 69 compilato.

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Circ. 12/2016 Telefisco esenzione anche per riduzione temporanea ma nessuno sconto per l'aumento.

16.1 Accordi di riduzione del canone di locazione

Domanda

L'art. 19 del d.l. n. 133 del 2004 prevede che la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. È giusto ritenere che l'esenzione vale anche nel caso di atti che prevedono una riduzione per un certo periodo di tempo, ad esempio per un anno?

Nel caso in cui la registrazione dell'accordo preveda la riduzione del canone per l'intera durata del contratto è giusto ritenere esente anche la registrazione di un eventuale nuovo accordo con il quale, in un momento successivo, si riporta il canone al livello originariamente pattuito?

Risposta

L'art. 19, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che la registrazione dell'atto, con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in essere, è esente dall'imposta di registro e di bollo.

A parere della scrivente, tale agevolazione spetta anche nell'ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno).

Il beneficio non spetta, invece, nell'ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell'accordo che prevede la riduzione del canone per l'intera durata contrattuale, venga riportato il canone al valore inizialmente pattuito, in quanto la citata norma agevolativa trova applicazione 'esclusivamente' per l'accordo di riduzione.

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Procedura in caso di aumento, si versano i 67 euro e si paga l'eventuale differenza di imposta di registro sul nuovo canone annuo nonchè marca da bollo di 16 euro. Il termine per comunicare la variazione è di 30 gg.

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Di seguito la bozza dell'accordo di variazione del canone (visibile solo se abbonati):

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