Ace con doppia penalizzazione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/03/2018

Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/03/2018


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Le problematiche ancora aperte per il calcolo dell'ACE


una riduzione della base Ace recata dal comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2011, norma introdotta dalla legge di Bilancio 2017 ed applicata per la prima volta lo scorso anno, pur in assenza di tutti i chiarimenti del caso giunti tardivamente.
La disposizione è piuttosto semplice: se nel bilancio dell’esercizio di cui si sta calcolando l’Ace è presente un ammontare di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni eccedente l’importo dei medesimi strumenti finanziari presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, tale eccedenza neutralizza un pari ammontare di incremento di capitale proprio potenzialmente agevolabile.

Il calcolo dell'Ace presenta un rilevantissimo interrogativo quando sono presenti in bilancio (e non lo erano per un pari importo a fine 2010) le polizze assicurative

è frequente che si sottoscrivano polizze a fronte delle passività future rappresentate dal Tfr dei dipendenti o dal Tfm degli amministratori. Come considerare questi strumenti ai fini Ace, considerando che né le norme né la relazione al decreto del 3 agosto 2017 hanno affrontato il tema?

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