Acquisto crediti da Superbonus agio tassabile ma solo dal 2024
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/01/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/01/2026
La riforma che ha cambiato i criteri di determinazione dell’imponibile del reddito di lavoro autonomo non ha effetti per i bonus edilizi acquistati prima del 2024
Il differenziale positivo derivante dall’acquisto di bonus edilizi costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile per Irpef e Irap a partire dal 2024, cioè dall’entrata in vigore della riforma che ha modificato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo introducendo il principio di onnicomprensività.
I crediti acquistati negli anni precedenti restano invece esclusi da qualsiasi tassazione, anche se utilizzati successivamente.
Il chiarimento è richiesto da un’associazione professionale di commercialisti e avvocati che ha acquistato, da terzi, dal 2022 al 2025, crediti d’imposta originati dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore al valore nominale. I crediti, che non derivano dunque dall’attività professionale degli iscritti, sono stati utilizzati per compensare imposte secondo le regole della normativa vigente.
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