ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE FATTURA PROROGATA AL 20 DICEMBRE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/10/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/10/2019


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Ampliato il termine per aderire al servizio dell’Agenzia

 


Ampliato il periodo transitorio per aderire al servizio dell’Agenzia “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Il precedente termine, che andava dal 1° luglio 2019 al 31 ottobre 2019, va ora dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019. La novità in un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 ottobre.
 
Il provvedimento recepisce, dal punto di vista tecnico e infrastrutturale, le prescrizioni del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (articolo 14 del Dl n. 124/2019) che, inserendo i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, ha consentito la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi” e ha previsto un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle e-fatture da parte della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dati personali.
Tiene conto, quindi, anche della necessità di definire con il Garante per la protezione dei dati personali le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
 
Dunque per gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali sarà possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.
 
Il documento ricorda che, in caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico, i file xml delle fatture sono cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo transitorio.

Giova rammentare che le regole di funzionamento del servizio di consultazione sono contenute nel provvedimento del 30 aprile 2018 che, rispetto alla sua versione originaria, è stato più volte modificato: dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e poi dal provvedimento del 29 aprile 2019 e dal provvedimento del 30 maggio 2019.

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