Agevolazione “prima casa” in costruzione per l’accertamento conta il rogito

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/03/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 06/03/2025


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Non sono previsti i tempi di ultimazione dei lavori, tuttavia è stabilito che il termine di decadenza per la verifica dei requisiti decorrono dalla registrazione della compravendita


Cassazione civile, sezione V – Presidente Stalla Giacomo Maria - Ordinanza n. 3988 del 17 febbraio 2025 (udienza 21 gennaio 2025) 

Può beneficiare dell’agevolazione prima casa, l’acquirente di immobile "in corso di costruzione" da destinare ad abitazione "non di lusso" purché esso, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, sia conforme ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969; criteri richiamati dall’art. 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, sempre nel testo ratione temporis applicabile. 

Tale ultima disposizione, non prevede un termine per l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile; tuttavia, detto termine, deve farsi coincidere con quello entro il quale l’amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione exart. 76, comma 2, TUR e che decorre dalla richiesta di registrazione dell’atto. 

In sostanza, entro il suindicato termine (36 mesi) il contribuente deve realizzare la finalità dichiarata di destinare a "prima casa" l’immobile acquistato. 

Analogo principio deve essere applicato, qualora la legge richieda il trasferimento della residenza non necessariamente nell’immobile acquistato, ma nel Comune di ubicazione, con riguardo al termine di ultimazione dei lavori, non potendo concepirsi una fattispecie di agevolazione accordata sine die, perché priva di un termine di realizzazione del fatto costitutivo (che non è solo la residenza, ma anche il carattere non di lusso dell’immobile in costruzione) e quindi di accertamento.

In sintesi il termine triennale di decadenza per l’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della "prima casa" decorre dal termine per la sua ultimazione, fissato in trentasei mesi dalla registrazione dell’atto di trasferimento immobiliare, e non dai diciotto mesi previsti per il trasferimento della residenza.

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