LA SOTTRAZIONE DI UNA BOTTIGLIETTA D’ACQUA NON E’ GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 06/10/2026
Autore: Zavalloni Davide Fonte: Guida al Lavoro nr. 38 del 06/10/2026
Con la sentenza n. 178 del 21 settembre 2026 il Tribunale di Lecco si è espresso sulla legittimità del provvedimento espulsivo.
Il Tribunale ha fondato la propria pronuncia sul modico valore del bene sottratto e sulla mancanza di pregiudizi nei rapporti del datore di lavoro con la propria clientela, mentre in astratto poteva rilevare solo l’incidenza sul rapporto fiduciario.
Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo, vista la sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione applicata.
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