Agevolazione Prima casa nella successione anche oltre i dodici mesi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/12/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/12/2024
Possibile accedere al beneficio oltre il termine ordinario, con una dichiarazione integrativa o sostitutiva, ma entro il limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica della maggiore imposta
L’agevolazione “prima casa”, per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, è disciplinata dall’articolo 69 della legge n. 342/2000, che prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa dalle categorie A1, A8 e A9, e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla Nota II-bis, all’articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur).
L’agevolazione deve essere richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione. In tale sede, va evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile (ossia all’apertura della successione), dei suddetti requisiti e condizioni.
Con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024 L'Agenzia conferma che è possibile richiedere l’agevolazione “prima casa” anche con dichiarazione di successione presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione (ex articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni – Tus), entro determinati limiti temporali. Ciò, sul presupposto dell’assenza di un termine “a pena di decadenza” sia per la richiesta di fruizione dell’agevolazione “prima casa”, sia per la presentazione della dichiarazione di successione da parte del contribuente.
Indietro