Agevolazioni fiscali per favorire le imprese che acquistano e ristrutturano per la vendita
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/03/2020
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 29/08/2019
L'art. 7 del DL. n. 34/2019 ha introdotto una agevolazione sull'imposta di registro per le imprese che ristrutturano
Decreto crescita tratto dal notiziario Interfile n. 13/2019 del 29.8.2019
Nel regime normale è previsto che:
- l’impresa che compra un edificio con un atto fuori campo Iva o residenziale in esenzione da Iva, l’imposta di registro è pari al 9 % del prezzo d’acquisto le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa (100 euro complessivamente);
- se un’impresa compra un fabbricato strumentale da un soggetto Iva, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura complessiva del 4%, da applicare al prezzo d’acquisto.
Con l’agevolazione qui introdotta, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate nella misura fissa di 200 euro cadauna, a determinate condizioni.
Le condizioni sono le seguenti:
a) l’acquisto deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 da impresa di costruzione o di ristrutturazione di edifici;
b) l’acquisto sia relativo a un «intero fabbricato» non rileva la natura del fabbricato; probabilmente agevolato anche l’acquisto in più tranche;
c) il soggetto acquirente, entro 10 anni dall’atto di acquisto, provvede:
- alla demolizione e alla «ricostruzione» di un nuovo edificio anche con volumi diversi o all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (no l’intervento di ristrutturazione urbanistica);
- vendita anche frazionata dell’edificio ricostruito o recuperato, per almeno il 75% del suo volume;
d) l’opera di ricostruzione o di recupero rispetti la normativa antisismica;
e) l’edificio risultante rientri delle classi energetiche “Nzeb” (nearly zero energy building), “A” o “B”.
Nel caso in cui i presupposti non si verifichino, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano nella misura ordinaria con sanzione pari al 30% delle stesse imposte e interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.
Di seguito il testo della norma.
1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del TU. in materia edilizia, di cui al DPR., n. 380/2001, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.
Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.
1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del comma 1, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
A tale fine, all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005 sono apportate le opportuni modifiche.
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