Agevolazioni R&S giurisprudenza a confronto

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/01/2026

Autore: Autori Vari Fonte: Interfile Fiscale del 08/01/2026


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Dal dipartimento della giustizia tributaria un  «quaderno» dedicato alla giurisprudenza sul credito R&S.


È stato pubblicato un nuovo Quaderno dal titolo "Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto: apre in una nuova scheda" (PDF – 1,7 MB).

In questo documento sono analizzate diverse sentenze delle Corti di giustizia tributaria e della Cassazione sul tema delle agevolazioni R&S.

Le tematiche emergenti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità hanno ad oggetto in particolare le attività e le spese ammissibili, la documentazione richiesta, l'obbligatorietà del parere del MIMIT, l'utilizzo del Manuale di Frascati, nonché, da ultimo, il profilo sanzionatorio, profondamente rinnovato dalla recente riforma.

Parte finale del documento

Con questo paper si è voluta tracciare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’agevolazione R&S i cui benefici fiscali risultano vitali per un processo di sviluppo dell’economia.

Secondo i dati del World Intellectual Property Organization (WIPO, ossia l’Agenzia delle Nazioni Unite impegnata nella promozione, nell’utilizzo e nella protezione delle opere intellettuali di tutto il mondo) la spesa globale in ricerca e sviluppo (R&S) è quasi triplicata negli ultimi due decenni, passando dai mille miliardi di dollari registrati nel 2000 ai circa tremila miliardi del 2023.

La stratificazione normativa e le incertezze interpretative, in particolare sull'applicabilità retroattiva dei requisiti del Manuale di Frascati, hanno generato un contenzioso dispendioso con effetti negativi sugli investimenti. In questo contesto in cui l'ordinamento deve trovare il difficile equilibrio tra il necessario contrasto agli abusi e la tutela dell'affidamento delle imprese virtuose, un passo decisivo verso la certezza del diritto è stato compiuto con l'Atto di indirizzo del Vice Ministro delle Finanze del 1° luglio 2025, nel quale si è chiarita la fondamentale distinzione tra credito "inesistente" e "non spettante", sancendo che il difetto di "qualità" tecniche (come il grado di innovatività o novità) non può integrare la fattispecie del credito inesistente, bensì quella del credito non spettante.

Si tratta di una distinzione di grande rilievo, che impatta sui termini di decadenza dell'accertamento e sulla rilevanza penale delle condotte. Ne consegue che limitare la nozione di inesistenza ai soli casi di frode o mancanza materiale dell'attività riconduce le questioni interpretative o tecniche nell'alveo della non spettanza e riduce il rischio sanzionatorio penale e amministrativo per chi opera in buona fede.

L’Atto di indirizzo, inoltre, sottolinea la possibilità di richiedere la certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti ed evidenzia, in questi casi, i limiti alla potestà impositiva dell’Amministrazione Finanziaria.

La certificazione preventiva, in sostanza, si candida a divenire il fulcro del nuovo sistema: un nulla osta tecnico che, blindando la qualificazione degli investimenti, consente alle imprese di pianificare investimenti diretti all'innovazione al riparo da future contestazioni tributarie.

In prospettiva futura, dunque, il sistema tributario sembra muoversi verso una logica di compliance preventiva piuttosto che di controllo repressivo ex post attuata mediante la valorizzazione della certificazione del credito.

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