Aggiornamento sede telematica per il conguaglio nel 730
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 29/01/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/01/2019
Sostituti d’imposta che, dopo la comunicazione di cessazione dall'incarico all'intermediario per la ricezione dei modelli 730-4, non hanno provveduto alla modifica
Quando l'agenzia delle Entrate informa via PEC, il sostituto d'imposta, che l'intermediario autorizzato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730-4, ha comunicato la risoluzione del rapporto di delega; il datore di lavoro deve aggiornare l'indirizzo telematico di ricezione dei risultati del 730.
Se non vi adempie, l'Agenzia cancella l'indirizzo e il sostituto è tenuto, in sede di trasmissione delle Certificazioni uniche, a comunicare il recapito compilando e inviando entro il 7 marzo il quadro CT della certificazione unica.
Lo prevede la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, che si ricollega alla precedente circolare n. 4/2018 (in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali), nella quale erano state fornite indicazioni, tra l’altro, riguardo alla cessazione dell’incarico di ricezione dei modelli 730-4.
Si tratta dei modelli con cui i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai dipendenti trasmettono telematicamente alle Entrate il risultato finale delle dichiarazioni modello 730, che poi l’Agenzia mette a disposizione dei sostituti d’imposta affinché effettuino i relativi conguagli sulle retribuzioni.
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