AIUTI DI STATO ARRIVA IL MODELLO DI COMUNICAZIONE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/04/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 27/04/2022


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Approvato il modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Con provvedimento del 27 aprile 2022 L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione degli aiuti di stato ricevuti, di cui alla Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le auto dichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Provvedimento - pdf

La Dichiarazione è presentata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022. (ndr: ci si chiede dove siano finiti i 60gg. previsti dal'art. 3 dello statuto del contribuente)

La Dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate in premessa (per le quali si applica il regime "ombrello"). Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunica
zione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-
legge n. 73 del 2021), la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa.

 

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