“Aiuti ter” - 4: un mese in più per la sanatoria del bonus R&S
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/10/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/10/2022
Prorogato al 31 ottobre il termine per presentare l’istanza di adesione alla regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Slitta di trenta giorni il termine per la trasmissione telematica della domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo delle somme illegittimamente compensate (articolo 38, Dl 144/2022). Nulla cambia, invece, per la loro restituzione, che dovrà avvenire, senza possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, entro il prossimo 16 dicembre in unica soluzione; possibile anche il frazionamento in tre rate annuali di pari importo, con l’aggiunta di interessi.
L’oggetto della sanatoria
La sanatoria è stata introdotta dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2022 (articolo 5, commi da 7 a 12, Dl 146/2021), cui ha fatto seguito il provvedimento 1° giugno 2022 dell’Agenzia delle entrate, che ha definito le modalità e i termini per l’accesso alla procedura e ha approvato il modello per la richiesta, individuando le modalità e i termini per la sua presentazione nonché le modalità di riversamento.
La norma dispone che possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013). La procedura riguarda il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, per i contribuenti “solari”, tra il 2015 e il 2019) e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del “collegato fiscale” (22 ottobre 2021).
I contribuenti ammessi e le esclusioni
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione i soggetti che si trovano in almeno una di queste condizioni:
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come di ricerca o sviluppo ammissibili all’agevolazione
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento
- hanno applicato la norma in maniera non conforme all’interpretazione autentica fornita dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 72, legge 145/2018), secondo cui, riguardo i soggetti residenti in Italia che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o compresi nell’elenco di cui al decreto Mef 4 settembre 1996, per il calcolo del bonus spettante rilevano solo le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio nazionale, non anche all’estero.
La procedura non è utilizzabile per i crediti il cui indebito utilizzo è già stato accertato con atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, cioè non più impugnabili o definiti con il pagamento o altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
La sanatoria è in ogni caso preclusa se il credito d’imposta utilizzato in compensazione è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti ovvero della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al bonus. Se l’accertamento di una di tali condotte avviene dopo la presentazione dell’istanza di adesione, il contribuente decade dalla procedura, la richiesta non produce effetti e le somme versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
L’istanza slitta al 31 ottobre
Per avvalersi della sanatoria, gli interessati devono presentare il modello di domanda approvato, con le relative istruzioni, dal provvedimento 1° giugno 2022. L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica, in modo diretto, avvalendosi - a seconda dei requisiti posseduti - dei servizi Entratel o Fisconline, ovvero rivolgendosi a un intermediario abilitato.
La scadenza per presentare il modello, già calendarizzata per il 30 settembre 2022, è stata ora spostata dal “decreto Aiuti ter” di un mese, al 31 ottobre. Fino a quella data sarà anche possibile sostituire l’istanza originaria, barrando la specifica casella “Istanza sostitutiva”.
L’avvenuta trasmissione della richiesta è attestata dall’Agenzia delle entrate tramite una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione (Entratel) o del codice di riscontro (Fisconline), e resa disponibile, sempre in via telematica, nei cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio dell’istanza. Questa non si considera trasmessa se il file che la contiene è scartato per mancato rispetto delle indicazioni previste nelle specifiche tecniche e nei controlli; lo scarto è comunicato al soggetto che ha effettuato la trasmissione, il quale può riproporla, in maniera corretta, entro i successivi cinque giorni lavorativi.
Riversamento a metà dicembre
L’“Aiuti ter” ha fatto slittare unicamente il termine per la presentazione dell’istanza, senza intervenire sulla scadenza per il riversamento delle somme utilizzate indebitamente. Pertanto, bisognerà provvedervi entro il 16 dicembre 2022, pagando l’intero importo ovvero la prima di tre rate annuali di pari ammontare. Se si sceglie quest’ultima modalità, sulla seconda e sulla terza rata, da corrispondere rispettivamente entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024, saranno dovuti anche gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello “F24 Elide”, senza possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, utilizzando i codici tributo “8170” (unica soluzione), “8171” (prima rata), “8172” (seconda rata) e “8173” (terza rata), istituiti con la risoluzione 34/2022.
Indietro