Aliquota IVA zucche di Halloween e ornamentali

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/10/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/10/2022


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Fra un dolcetto e uno scherzetto anche l'IVA vuole la sua parte


Risposta n. 523 del 21/10/2022

Contribuente chiede chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle cessioni delle cosiddette "zucche di Halloween" e, in generale delle zucche ornamentali, in molti casi non commestibili per via della loro consistenza dura e del sapore amaro, se non addirittura della loro tossicità.

Previo parere tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli scopriamo che  il contribuente commercializza due tipi di zucca:

  • - zucca cucurbita maxima, con frutto generalmente di forma tonda e di colore giallo-arancio, che può raggiungere anche grandi dimensioni. Per tale motivo è usata prevalentemente a scopo decorativo. Indicata comunemente come "zucca di Halloween", è tuttavia edibile e può essere usata anche in cucina;
  • - zucca cucurbita lagenaria, il cui frutto generalmente ha una caratteristica "forma di fiasco" ed è usato anch'esso a scopi ornamentali. I gusci vengono talvolta utilizzati come contenitori. Anche questa varietà di zucca è commestibile e può essere consumata cotta.

In merito l'agenzia afferma che per quanto riguarda l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di zucche commestibili appartenenti alle tipologie esaminate da ADM, si ritiene che rientrino nell'ambito del n. 5) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA che prevede «ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo
immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04)».

Infatti l'attuale voce doganale 070993, individuata da ADM nel citato parere, è riconducibile alla voce doganale ex 07.01 della Tariffa in vigore al 31.12.1987, richiamata dalla Tabella A allegata al Decreto IVA. Le cessioni delle due tipologie di zucche prima evidenziate sconteranno dunque l'aliquota IVA del 4 per cento.
 

Con riferimento alle aliquote IVA applicabili alle cessioni delle altre tipologie di zucche ornamentali appartenenti a tipologie non commestibili o tossiche, elemento risultante da apposita documentazione, si dovrà applicare l'aliquota IVA ordinaria, nella misura del 22 per cento.

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