Alla mancata ritenuta del sostituto deve rimediare il sostituito

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/06/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/06/2024


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

L’obbligazione solidale prevede che, se il titolare dell’adempimento non opera la ritenuta, è il sostituito a doversene occupare.


Ordinanza n. 14283 del 22 maggio 2024 (udienza del 23 gennaio 2024) Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore. Sostituto d’imposta – Obbligazione solidale.

Il sostituito è obbligato in solido con il sostituto per il versamento dei tributi oggetto dell’accertamento – Il mancato adempimento del versamento della ritenuta e la mancata effettuazione della stessa, posta a carico del sostituto, giustifica l’obbligazione solidale con il sostituito.

Il sostituito d’imposta (di solito il professionista che la subisce) è obbligato in solido con il sostituto per il versamento dei tributi oggetto di accertamento, con la conseguenza che il mancato adempimento dell’obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, giustifica l’attribuzione al soggetto passivo d’imposta, ossia al sostituito, dell’obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri (cfr., in tal senso, Cass. n. 8903 del 2021).

 

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro