AMMORTIZZATORI IN DEROGA, NUOVA DISCIPLINA PER IL PERIODO TRANSITORIO 2014 - 2016.
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 01/09/2014
Autore: Bocchieri Gianni Fonte: Guida al Lavoro nr. 34 del 01/09/2014 pag. 12
Classificazione:
Con il decreto interministeriale del 1° agosto 2014 i Ministeri del lavoro e dell'economia hanno stabilito criteri di concessione più restrittivi.
Per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è richiesta un'anzianità lavorativa di otto mesi, elevati a dodici nel 2015.
L'ammortizzatore in deroga può essere richiesto solo dalle imprese. Restano quindi esclusi studi professionali, enti di tipo associativo e onlus.
Devono essere state preventivamente utilizzate tutte le forme ordinarie di flessibilità, quali ad esempio ferie residue, riduzioni di orario e contratti di solidarietà.
Il trattamento può essere concesso per un massimo di undici mesi nel 2014, e per cinque mesi nel 2015.
La mobilità in deroga può essere concessa solo fino al 31 dicembre 2016, ai lavoratori che non percepiscono altre prestazioni legate alla cessazione del rapporto di lavoro e che abbiano dodici mesi di anzianità lavorativa.
L'ammortizzatore in deroga può essere richiesto solo dalle imprese. Restano quindi esclusi studi professionali, enti di tipo associativo e onlus.
Devono essere state preventivamente utilizzate tutte le forme ordinarie di flessibilità, quali ad esempio ferie residue, riduzioni di orario e contratti di solidarietà.
Il trattamento può essere concesso per un massimo di undici mesi nel 2014, e per cinque mesi nel 2015.
La mobilità in deroga può essere concessa solo fino al 31 dicembre 2016, ai lavoratori che non percepiscono altre prestazioni legate alla cessazione del rapporto di lavoro e che abbiano dodici mesi di anzianità lavorativa.
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