Antiriciclaggio torna in vita il registro dei titolari effettivi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/04/2024
Autore: Galimberti Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/04/2024
Con sei sentenze sostanzialmente uguali il Tar Lazio scioglie la riserva sul registro dei titolari effettivi, respingendo in blocco tutti i motivi di ricorso.
Secondo il Tar Lazio la scelta del legislatore italiano di includere i mandati fiduciari tra le entità con obbligo di iscrizione al registro (del titolare effettivo) è pienamente legittima.
Con linguaggio piuttosto criptico l'autore afferma che ora tornano a vivere le sanzioni pecuniarie per i circa 600mila soggetti che non risultavano iscritto in Camera di commercio all’11 dicembre scorso.
Italia Oggi invece scrive che ora le comunicazioni potranno ufficialmente ripartire, in attesa, tuttavia, di un eventuale appello presentato dai ricorrenti.
Per alcune CCIAA invece si riprende a conteggiare il termine e quindi la nuova scadenza è fissata all'11 aprile 2023, la visione ci sembra piuttosto miope e ignorante dei tempi tecnici fra la conoscenza della nuova delibera e la materiale comunicazione.
Solo l’Associazione Nazionale Commercialisti evidenzia che ora serve un congruo termine per effettuare le comunicazioni sospese dal provvedimento del TAR.
Comunicato ANC
Sul tema si segnala l'intervento della Associazione Nazionale Commercialisti che in un comunicato afferma:
“Con la decisione del Tar spiega Marco Cuchel Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, considerando che il termine dei 60 giorni era praticamente prossimo alla scadenza all’atto della sospensione, ci sembra impensabile ritenere che il termine possa riprendere a decorrere poiché così facendo la scadenza dell’adempimento sarebbe il prossimo 11 aprile, termine che lascia, con tutta evidenza, alle società di capitali, soggette all’obbligo della comunicazione, un tempo assolutamente inadeguato che le espone ingiustificatamente al rischio di sanzioni”.
“È assurdo solamente pensare” conclude il Presidente Cuchel “che si possa adempiere con un termine così esiguo (2 giorni), pertanto è urgente una nota ufficiale che disponga un tempo ragionevole per l’adempimento”.
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