ASD l'Attività sportiva diventa impresa ASDL Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/03/2018

Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 21/03/2018


Classificazione:

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Introdotta dalla legge di bilancio 2018 la possibilità di svolgere l’attività sportiva dilettantistica in forma di impresa


(articolo 1, commi da 353 a 361).

a partire dal 2018, le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate dagli articoli 2247 e seguenti del codice civile. Di conseguenza, entra nel nostro ordinamento giuridico una nuova figura soggettiva, la società sportiva dilettantistica lucrativa (ssdl), che si aggiunge a quelle già operanti nel settore dello sport dilettantistico e a favore della quale sono previste rilevanti agevolazioni fiscali.

Contributo, suddiviso in due parti, che intende tracciare un quadro sintetico delle nuove disposizioni, soffermandosi sui diversi profili di disciplina.

1^ parte

Introduzione sulla ratio della scelta legislativa.

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle seguenti forme societarie: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.

È espressamente previsto, a pena di nullità, che lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro debba contenere:

  • nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa
  • nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche
  • il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina
  • l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

2^ parte

A favore delle neonate società sportive dilettantistiche lucrative sono previste rilevanti agevolazioni fiscali in materia Ires e Iva. Particolare attenzione, inoltre, viene riservata al lavoro svolto al loro interno.

Ires
(articolo 1, comma 355, legge 205/2017)
L’Ires è ridotta alla metà (quindi dal 24% al 12%), a patto che le stesse siano riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).
L’agevolazione, peraltro, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis” (regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, il cui articolo 3 prevede che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari).
Come si legge nella relazione illustrativa della legge di bilancio, “questa disposizione segna la cifra essenziale della riforma: se a fronte della possibilità di far lucro si introduce per la prima volta un prelievo fiscale anche sull’attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche, i (…) benefici che lo sport produce sul piano sociale e della salute giustificano il riconoscimento dell’anzidetto parziale regime di favore”.

Iva
(articolo 1, comma 357, legge 205/2017)
Si prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società (numero 123-quater, Tabella A, Parte III, Dpr 633/1972).
Anche questa agevolazione è subordinata al riconoscimento sportivo della società da parte del Comitato olimpico nazionale.

 

 

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