ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - LO STRAVOLGIMENTO DELLA FORNERO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/09/2012
Autore: Cannioto Antonino e Maccarone Giuseppe Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 244 del 04/09/2012 pag. 19
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L. 92 (28-06-2012) - Riforma lavoro Fornero
La riforma del lavoro riscrive le regole dell'associazine in partecipazione inserendo presunzioni di rapporto di lavoro dipendente.
Modifica all'art. 2549 cc. apportate dal comma 28, dell'articolo 1.
I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, avviati e condotti in assenza di un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili oppure omettendo di consegnargli il previsto rendiconto contabile, sono automaticamente convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (salvo prova contraria).
limite di tre gli associati (anche lavoratori) occupati nella stessa attività e ciò vale a prescindere dal numero degli associanti. L'unica eccezione alla restrizione è costituita dalla circostanza che gli associati siano legati all'associante da vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, avviati e condotti in assenza di un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili oppure omettendo di consegnargli il previsto rendiconto contabile, sono automaticamente convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (salvo prova contraria).
limite di tre gli associati (anche lavoratori) occupati nella stessa attività e ciò vale a prescindere dal numero degli associanti. L'unica eccezione alla restrizione è costituita dalla circostanza che gli associati siano legati all'associante da vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
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