ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: L'ASSOCIATO DEVE PARTECIPARE ALLE PERDITE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 18/02/2013
Autore: Santoro Carmine Fonte: Guida al Lavoro nr. 9 del 18/02/2013 pag. 23
Con la sentenza n. 1817 del 28 gennaio 2013 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio indirizzo interpretativo.
Secondo la Corte di Cassazione, nell'associazione in partecipazione è essenziale la partecipazione dell'associato al rischio d'impresa (quindi anche alle eventuali perdite).
Se la prestazione resa dall'associato è inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale, senza rischio d'impresa e senza ingerenza nella gestione, si rientra nel lavoro subordinato.
Se la prestazione resa dall'associato è inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale, senza rischio d'impresa e senza ingerenza nella gestione, si rientra nel lavoro subordinato.
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