AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO MODIFICHE DEL 25 OTTOBRE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/10/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/10/2022


Classificazione:

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Semplificazione del modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”


Accolte le proposte del Consiglio Nazionale Commercialisti che rendono, nell’assoluta maggioranza dei casi, decisamente più semplice la compilazione dell’autodichiarazione”

Provvedimento Prot. n. 398976/2022  del 25 ottobre 2022

Nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  1. - dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  2. - per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  3. - l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Nuovo modello

Il modello di Dichiarazione, nella versione aggiornata, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 27 ottobre 2022.

A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello, fermo restando che la modalità di compilazione semplificata di cui al punto 1.2 è facoltativa. Pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A).

Dichiarazioni già presentate

Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

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