AUTOFATTURA E REVERSE CHARGE CASI RISOLTI DA ASSOSOFTWARE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/01/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 30/01/2019


Classificazione:

img_report

Assosoftware, Agenzia Entrate e Sogei costituiscono una task force per la Fatturazione Elettronica ecco le PRIME RISPOSTE


29/01/2019

In caso di assenza di rivalsa dell’imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”.

Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

 

Tabella Faq 1

29/01/2019

Il soggetto passivo deve emettere autofattura in un unico esemplare, con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

In relazione ai dati del cessionario, si fa presente che non dovrebbe essere riportata la partita iva, in quanto il bene fuoriesce dall’attività d’impresa.

Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sul solo registro delle fatture emesse.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Tabella Faq 2

29/01/2019

Nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività iva esercitate, Il soggetto passivo deve emettere autofattura con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sia sul registro delle fatture emesse in relazione all’attività che cede, sia nel registro degli acquisti in relazione all’attività che acquista.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Tabella Faq 3

 

14/01/2019

In riferimento ai casi del Reverse Charge interno, a seguito della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate via FAQ del 7/12/2018, rimangono ancora dubbi su come assolvere correttamente all’integrazione IVA e all’invio dell’eventuale documento integrativo.

In attesa di chiarimenti AssoSoftware ritiene che possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell’avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell’integrazione nelle scritture contabili (registri IVA e libro giornale) e portando in conservazione il solo documento di acquisto originario, non integrato.

 

29/01/2019

In caso di mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore, o di ricevimento di una fattura per importo inferiore, l'acquirente è obbligato, entro quattro mesi, dall’effettuazione dell’operazione, a regolarizzare l'operazione mediante l'emissione di autofattura versando con F24 l’eventuale imposta dovuta.

In caso di mancato ricevimento, il cessionario predispone l’autofattura, rispettandone il contenuto e annotandola nel registro acquisti

In caso di fattura irregolare, l’autofattura potrebbe essere predisposta nella seguente modalità:

- righe di storno con dati uguali alla eventuale fattura irregolare (con tag <prezzounitario> segno negativo);

- righe con i dati corretti.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Tabella Faq 4

29/01/2019

Nel caso in cui l’esportatore abituale verifichi l’utilizzo di un plafond iva superiore alla disponibilità del periodo, è previsto il seguente iter:

  • l’emissione, in duplice copia, da parte dell’esportatore di un’autofattura con l'indicazione dell’ammontare dell’eccedenza di plafond e la relativa imposta;
  • l’assolvimento dell’IVA;
  • l’annotazione dell’autofattura nei registri

l’autofattura di regolarizzazione potrebbe essere predisposta nella seguente modalità:

- righe di storno con dati uguali alla fattura originaria, ma con prezzo unitario negativo; 

- righe con i dati corretti.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Tabella Faq 5

29/01/2019

In relazione agli acquisti nei confronti di produttori agricoli esonerati dall'obbligo di fatturazione, il soggetto cessionario deve emettere autofattura, una copia va consegnata al produttore agricolo cedente.

Il cessionario registra la fattura nel registro acquisti.

Il cedente non dovrebbe registrare il documento emesso dal cessionario a suo nome, ma solo numerarlo e conservarlo in formato cartaceo, a meno che ricorra il caso di cui alla faq n.39 del 27-12-2019.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Tabella Faq 6

29/01/2019

Per le provvigioni dovute all'agenzia intermediaria, l’agenzia organizzatrice emette ai sensi dell'art 74-ter, c. 8, DPR 633/72 autofattura.

Come da faq del 21/12, l’agenzia organizzatrice dovrà predisporre una fattura, per conto dell’agenzia viaggi intermediaria, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero.

Per quanto concerne l’integrazione iva, questa avverrà solo nei registri iva dell’azienda organizzatrice.

L’agenzia Organizzatrice potrebbe utilizzare la seguente modalità:

- annotare la fattura nel registro degli acquisti.

- annotare la fattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato all’agenzia intermediaria.

L’agenzia intermediaria annota la fattura nel registro delle vendite, in apposito.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

tabella 7

29/01/2019

Per i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi emettono autofattura ai sensi dell'art 74, c. 1, lett. e), Dpr 633/72.

Come da faq del 21/12, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi dovranno predisporre una fattura, per conto dei rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero.

Per quanto concerne l’integrazione iva, questa avverrà solo nei registri iva degli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi.

Gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi potrebbero utilizzare le seguenti modalità:

- annotano l’autofattura nel registro degli acquisti.

- annotano l’autofattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato al rivenditore.

I rivenditori annotano l’autofattura nel registro delle vendite, in apposito sezionale.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Tabella FAQ 8

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro