Autonomi e professionisti esonero Irap solo dal 2022
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/03/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/03/2022
Secondo l'Agenzia anche la prossima dichiarazione dei redditi mod. 2022 relativo ai redditi 2021 dovrà contenere il modello IRAP
Con la risposta n. 5-07710 dello scorso 16 marzo, a un’interrogazione parlamentare, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito l’irretroattività della esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.
Più precisamente l’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022, prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Tale disposizione, sottolinea il ministero, non determina alcuna disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa, come paventata dall’interrogante, poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore, il quale, sulla base dei diversi obiettivi di volta in volta fissati, ha nel tempo modificato le regole sull’imposta.
Quindi, l’ultimo intervento normativo non fa altro che confermare il progressivo ridimensionamento dell'Irap, con l’obiettivo finale di graduale superamento dell’imposta.
In aggiunta, il ministero ricorda anche, che prima della modifica, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, di fatto, erano già escluse dal tributo: il presupposto, per la debenza del tributo, era costituito solo dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata.
A chiarire, poi, quali siano i requisiti che inquadrano un’autonoma organizzazione ci ha pensato la Cassazione, da ultimo, con la sentenza a sezioni unite n. 9451/2016.
Ora, con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione dal tributo si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione.
Ma solo ora. Fino al 2021, non possono che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l’esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione, la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, doveva essere effettuata caso per caso.
La conclusione è che, alla luce dell'attuale quadro normativo e interpretativo, non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione, in relazione alle persone fisiche che hanno svolto, prima del 1° gennaio 2022, la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.
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