Avviamenti e attività immateriali: il riallineamento costa solo il 3%

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/01/2021

Autori: Tosoni Gian Paolo, Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/01/2021


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Interessati i componenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 Possibile adeguare il minor valore fiscale a quello contabile


Il c. 83 della legge di Bilancio 2021 concede alle imprese una estensione della rivalutazione ai beni immateriali.

Non è una vera e propria rivalutazione ma un riallineamento un’operazione tradizionalmente proposta dal legislatore unitamente alla rivalutazione dei beni d’impresa, ma che si differenzia dalla rivalutazione perché il valore di bilancio non viene incrementato, ma è il (minor) valore fiscalmente riconosciuto dell’attività immobilizzata che viene portato allo stesso livello del valore contabile.

I soggetti IAS e non Ias possono ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio con riferimento a:

  • beni materiali e immateriali immobilizzati;
  • partecipazioni in società controllate e in società collegate (articolo 2359 del Codice civile) iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
  • partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie in base all’articolo 85, comma 3-bis, del Tuir (solo per soggetti Ias).

L’imposta sostitutiva è pari al 3% del differenziale civilistico/fiscale risultante dal bilancio 2020, a condizione che il disallineamento esistesse già nel bilancio precedente.

La legge di Bilancio 2021, si estende anche all’avviamento e ai costi pluriennali, normalmente esclusi.

 

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