Barriere architettoniche ok lavori connessi ok edificio con uffici

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/09/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/09/2022


Classificazione:

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Ristrutturazione del bagno, compresa la sostituzione dei vecchi sanitari, pavimento, impianto elettrico, intonaco. Edificio condominiale a prevalenza non residenziale.


Le spese sostenute per adeguare la casa alle esigenze della figlia disabile sono agevolabili secondo le disposizioni previste del decreto “Rilancio” in caso di abbattimento delle barriere architettoniche. Detrazione anche per l’installazione di un ascensore in un condominio non a prevalenza residenziale. Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate rispettivamente con le risposte n. 461/2022 e n. 465/2022 del 21 settembre.
L’esito delle due problematiche è positivo, a patto che, specifica l’Agenzia, le opere rispondano ai requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di disposizioni non di competenza dell’amministrazione finanziaria e che, quindi, non possono essere oggetto di interpello al Fisco.

Il beneficio fiscale in questione, è stato introdotto dal decreto “Rilancio” (articolo 119-ter, Dl n. 34/2020) e consiste in una detrazione del 75% con riferimento ai costi sostenuti per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è a tempo e può essere applicata soltanto per le spese sostenute nel 2022. L’Agenzia delle entrate ripercorrendo, nei due interpelli, condizioni e ambiti applicativi della misura, precisa che la detrazione si aggiunge al Superbonus (quando applicabile) e alla detrazione del 50% delle spese sostenute per l’abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir e attualmente disciplinata dall'articolo 16 del Dl n. 63/2013.

Risposta n. 461
La vicenda riguarda due coniugi, comproprietari di altrettante unità residenziali dello stesso condominio. Ad aprile 2022 la coppia ha iniziato dei lavori per collegare le due abitazioni ed eliminare le barriere architettoniche in esse presenti, così da consentire alla figlia affetta da disabilità motoria, di accedere ai locali autonomamente per mezzo di una carrozzina elettrica.
L’adeguamento ha comportato l’ampliamento delle porte del bagno e della camera da letto e la completa ristrutturazione del bagno, compresa la sostituzione dei vecchi sanitari con altri idonei.

L’istante chiede se può beneficiare della detrazione del 75% prevista dal decreto “Rilancio” (articolo 119-ter, Dl n. 34/2020) per i lavori descritti e per gli altri ad essi strettamente connessi, come la sistemazione del pavimento, l’adeguamento dell'impianto elettrico, la sostituzione dei sanitari e la parziale sistemazione dell'intonaco.
Chiede, inoltre, se per le spese di ristrutturazione finalizzate al collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, possa avvalersi della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.
La risposta è sì in entrambi i casi.
Definita la cornice applicativa della detrazione, l’Agenzia, come anticipato, precisa che il beneficio fiscale spetta per le opere che secondo i criteri tecnici stabiliti con il decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 236/1989 conducono effettivamente alla rimozione delle barriere architettoniche, condizione che non può essere verificata dall’amministrazione finanziaria.
In presenza di tale presupposto, l’istante può beneficiare della detrazione Irpef del 75% per i lavori realizzati nel 2022 di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte. Lo stesso sconto può essere applicato anche per le opere di completamento di tali interventi, come la sistemazione del pavimento l’adeguamento dell'impianto elettrico e la sostituzione dei sanitari.
Alle spese sostenute per l’unione dei due appartamenti, comprese quelle relative all'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, come richiesto dall’istante, è applicabile la detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.

Risposta n. 465
In questo caso il quesito da risolvere riguarda l’installazione di un ascensore in un edificio condominiale a prevalenza non residenziale.
Nel dettaglio il fabbricato è composto da 12 unità di categoria A/10 (uffici/studi privati), 2 unità di categoria A/2 (abitazioni) 1 unità di categoria C/6 (autorimessa).
Il condominio chiede se la detrazione del 75% prevista dal decreto “Rilancio” per incentivare i lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche valga anche per l’ascensore collocato in un palazzo in cui le abitazioni non rappresentano la parte maggioritaria.
Dopo aver spiegato come calcolare i limiti di spesa stabiliti dall’agevolazione e la ripartizione della relativa detrazione tra i condomini, il documento di prassi, per la definizione degli ambiti soggetti del beneficio, rimanda alla circolare n. 23/2022.
La circolare ha chiarito che possono usufruire dell’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali), che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al loro inizio. Insomma, si può dire che accoglie un’ampia platea di beneficiari.
Ad ampio raggio anche il profilo oggettivo, unica condizione messa nero su bianco dalla disposizione agevolativa è che i lavori debbano interessare “edifici già esistenti”. Nessun riferimento a specifiche categorie catastali, sempreché siano rispettati i criteri del più volte citato decreto ministeriale n. 236/1989.
Va da sé, quindi, che l’istante può usufruire della detrazione del 75%, con riferimento alle sole spese sostenute nel 2022, per l’installazione dell’ascensore a prescindere della classificazione catastale degli immobili che ospita l’edificio.

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