Bene strumentale utilizzato all’estero, il credito d’imposta non è precluso

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/12/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/12/2021


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Deve essere un impiego temporaneo di mezzi e personale gestiti dalla società italiana, per escludere l’esistenza di una struttura produttiva all'estero


Risposta n. 829 17 dicembre 20201.

Una società che intende acquistare un macchinario innovativo sia sul pano tecnologico che su quello ambientale, da impiegare in parte in Italia e in parte all’estero, per lo svolgimento di lavori propri o per servizi di noleggio, può fruire del credito d’imposta sui beni strumentali, considerando che l’esiguo impiego del bene in terra straniera non configura una delocalizzazione.

Solo l’ipotesi di un utilizzo prevalente e autonomo in uno Stato estero, senza un nesso causale con l’impresa italiana, contrasterebbe con la ratio della misura di favore, finalizzata a promuovere il processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa italiana.

L’istante fa sapere che destinerà il nuovo apparecchio prevalentemente nella produzione della propria azienda in Italia, ma vorrebbe utilizzarlo temporaneamente anche presso alcuni cantieri situati all’estero. Di conseguenza, chiede se l’utilizzo del bene nei cantieri esteri possa comportare qualche limitazione alla fruizione del credito d’imposta sui beni strumentali nuovi attualmente disciplinato dall’articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178/2020.

La società istante chiarisce che l’utilizzo del bene e i contratti ad esso legati fanno sempre riferimento in qualche modo all’attività svolta in Italia. Il bene, infatti, può essere utilizzato per lo svolgimento di lavori della stessa società istante con proprio personale, oppure noleggiato con o senza operatore specializzato. In quest’ultimo caso, gli operai sarebbero esclusivamente i dipendenti della società italiana. Il presunto utilizzo estero del bene nei cantieri potrebbe essere al massimo di tre settimane, per un uso complessivo annuo massimo di due mesi. Il trasporto del macchinario dall'Italia verso i cantieri esteri e viceversa verrebbe sempre gestito dalla sede operativa italiana.

L’Agenzia ricorda in via preliminare che il credito d’imposta per beni strumentali nell’ultima versione (comma 1051 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020) prevede che «A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

Per quanto riguarda il caso in esame, il successivo comma 1060 prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’investimento i beni sono venduti o sono destinati all’estero il bonus è ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione sarà riversato dal soggetto entro il termine del saldo dell'imposta sui redditi, senza applicazione di sanzioni e interessi (meccanismo di recapture).
Tale meccanismo, evidenzia l’Agenzia, è finalizzato a evitare la fruizione dell’agevolazione rispetto a un bene che non ha contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa italiana.

Fatte queste premesse l’Agenzia, riguardo al primo quesito, inerente allo svolgimento di lavori della società istante presso cantieri italiani ed esteri, precisa che se il luogo estero di destinazione del bene non ha una vera e propria struttura organizzativa (condizione che non può essere verificata in sede di interpello) e l'utilizzo diretto del bene avviene con personale fornito dalla società con un impiego temporaneo dei mezzi e persone, non si configura una “delocalizzazione”, circostanza che precluderebbe di fatto l’applicazione dell’agevolazione. Quindi se l’organizzazione e la gestione economica del bene fa capo all’azienda italiana, l’istante potrà fruire del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi.

Riguardo al secondo quesito, relativo al noleggio del bene, l’Agenzia precisa parimenti che se l’utilizzo estero del bene ceduto a nolo, con o senza operatore, non è prevalente dal punto di vista economico e temporale rispetto all’utilizzo italiano, la società potrà beneficiare del bonus in esame.

Tale soluzione ripercorre quanto già chiarito con un precedente interpello sull’iperammortamento in caso di nolo di beni da utilizzare al di fuori dal territorio italiano (risposta n. 14/2020). Anche in questo caso l’esiguo numero di contratti di noleggio stipulati dalla società italiana ha escluso l’esistenza di una struttura permanente all’estero, consentendo all’istante la fruizione del bonus.

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