BENI SIGNIFICATIVI Ai fini del plafond il valore di riferimento è il costo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/07/2018
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/07/2018
Interpretazione, introdotta retroattivamente dalla legge di Bilancio 2018 e commentata dalla circolare n. 15/2018, è pro-contribuente
Il valore dei beni significativi installati in un intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), di ristrutturazione edilizia e di risanamento e restauro conservativo su abitazioni è il “costo” sostenuto dall’installatore e non il “prezzo di vendita” addebitato dallo stesso al committente.
L'interpretazione riduce il valore del bene significativo (si usa il costo e non il prezzo), ai fini della distinzione tra l’imponibile su cui applicare l’Iva del 10% e quello su cui calcolare il 22 per cento.
Si deve però specificare in fattura il costo sostenuto per la produzione o per l’acquisto da terzi del bene significativo, informazione che commercialmente potrebbe essere controproducente.
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