BIGLIETTO AEREO ADEMPIMENTI ED ESTEROMETRO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/02/2019

Autore: Non definito Fonte: Internet del 12/02/2019

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Trattamento IVA del biglietto aereo emesso da compagnia UE o Extra UE


La fattura, emessa dal prestatore estero nei confronti del cliente Italiano è normalmente senza applicazione dell’IVA, si dovrà pertanto procedere con l'integrazione o con l'autofattura considerando le regole della territorialità.

Territorialità nei trasporti aerei

L’articolo 9, c. 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972, considera “servizio internazionalenon imponibile IVA il trasporto di persone eseguito in parte nel territorio nazionale e in parte con tratta estera, in dipendenza di un unico contratto.

Le prestazioni di trasporto di persone si considerano effettuate in Italiain proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”.

Considerata la difficoltà nel calcolare esattamente la tratta nazionale distinguendola da quella estera con risoluzine n. 89/1997 sono state individuate della percentuali forfetarie di percorrenza, in pratica il viaggio aereo si considera forfettariamente così suddiviso:

  • il 38% dell’intero tragitto del volo è considerato “tratta italiana”, non imponibile ex art. 9 c. 1 n. 1 D.P.R. 633/1972;
  • il 62% del tragitto si considero tratta estera, fuori campo IVA ex art. 7-quater D.P.R. 633/1972 (vedi anche circ. 37/2011 par. 3.1.3).

Considerando le % sopraindicate in caso di fattura da compagnia UE o ExtraUE, si dovrà procedere rispettivamente con l'integrazione del documento o con l'emissione di autofattura, considerando il 38% dell'addebito non imponibile ex art. 9 c. 1 n. 1 D.P.R. 633/1972 e il 62% dell'addebito fuori campo IVA ex art. 7-quater D.P.R. 633/1972.

Si procede poi con la doppia registrazione, in IVA acquisti e in IVA vendite, senza emissione di alcuna fattura elettronica.

Nel caso di compagnia UE che non emette fattura ma solo ricevuta del biglietto aereo, poichè non è possibile integrare la fattura non emessa, si ritiene si debba procedere con l'autofattura come previsto per l'addebito da parte della compagnia aerea extraUE.

Esterometro

Ai fini della comunicazione delle operazioni con l'estero, distingueremo i casi di Integrazione della fattura (UE) da emissione di autofattura (extraUE), avremo pertanto la comunicazione unicamente fra le operazioni passive, indicando:

Natura operazione: N3 per la parte non imponibile art. 9 ed N2 per la parte fuori campo IVA.

Avremo poi rispettivamente:

Tipo documento: TD11 operazione UE; TD01 Operazione extraUE.

 

Nei casi di voli con tratta totalmente estera, l'operazione sarà integralmente fuori campo IVA e non confluirà nei registri IVA con conseguente esonero dalla comunicazione (esterometro).

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