BOLLO AUTO CON F24 MA IN SEDE DI ACCERTAMENTO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/03/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/03/2025

Versamento della tassa automobilistica erariale, dovuta in seguito ad atti emessi dagli dall’Agenzia delle entrate con interessi e sanzioni si potrà utilizzare il modello F24 Elide.
Possibilità introdotta con il provvedimento del 27 marzo 2025 , emanato in base alla specifica previsione contenuta in un Dm del Mef.
L’estensione del modello F24 si inserisce nel contesto più ampio della norma che ha introdotto il sistema del versamento unitario delle imposte e dei contributi (Dlgs n. 241/1997).
Questa, in particolare, ha previsto che il sistema possa essere esteso ad altre entrate tramite apposito decreto ministeriale.
Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2025 ha, quindi, previsto l’estensione delle modalità di versamento unitario alla tassa automobilistica erariale, rendendo il processo di pagamento più snello e accessibile.
Con la risoluzione n 21/E del 28 marzo 2025, sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), delle somme dovute a seguito delle attività di accertamento della tassa automobilistica erariale. Ricordiamo che la tassa è gestita dall’Agenzia delle entrate solamente con riferimento ai soggetti residenti nelle regioni di Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
Nell’F24 Elide, a seconda della tipologia di versamento, andrà riportato il codice tributo:
- A503, per la “Tassa automobilistica erariale - Atto di accertamento”
- A504, per la “Tassa automobilistica erariale - Sanzione - Atto di accertamento”
- A505, per la “Tassa automobilistica erariale - Interessi - Atto di accertamento”.
Durante la compilazione del modello, i codici tributo devono essere inseriti nella colonna “importi a debito versati”. Nella sezione “CONTRIBUENTE”, è necessario indicare il codice fiscale e i dati anagrafici di chi è tenuto al versamento.
Nella parte “ERARIO ED ALTRO”, si devono compilare i seguenti campi:
- tipo, con la lettera “F”
- elementi identificativi, nessun valore
- codice, con uno dei codici tributo istituiti
- anno di riferimento, cone l’anno in formato “AAAA”
- codice ufficio e codice atto, con le informazioni degli atti emessi dall’ufficio.
Non bisogna, invece, riempire il campo “Elementi identificativi”.
Inoltre, per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli uffici, si deve utilizzare il codice tributo “A100 - spese di notifica per atti impositivi”.
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