Il nuovo Testo Unico di registro
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/08/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/08/2025
Le novità del TUIR autoliquidazione dell'imposta, concessioni di beni immobili appartenenti al demanio parificate alle locazioni.
Sull’imposta di registro, da segnalare, tra le novità, l’espressa codificazione, per la prima volta, all’interno del corpus del Testo unico, della disciplina a oggi prevista in norme speciali, degli atti da registrare con modalità telematiche.
Il sistema di autoliquidazione è divenuto, fatte salve alcune eccezioni, il metodo generale e ordinario di applicazione dell’imposta di registro. In tal modo, l’imposta è assolta e liquidata dal contribuente, senza l’intervento dell’Agenzia delle entrate che procede successivamente a correggere eventuali errori materiali e di calcolo effettuati dal contribuente in sede di autoliquidazione.
All’interno del Tu sono invece recepite le disposizioni già contenute negli articoli 3-bis e 3-ter del Dlgs n. 463/1997, aventi ad oggetto le modalità telematiche di registrazione e l’autoliquidazione delle imposte, nonché le procedure di controllo sull’autoliquidazione delle imposte, con riferimento agli atti relativi ad immobili.
In particolare, il citato articolo 3-bis del Dlgs n. 463/1997, che confluisce nell’articolo 12 del Testo unico, tratta del modello unico informatico (Mui), sistema telematico utilizzato per la registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale relative agli atti immobiliari.
Si segnala, inoltre, che all’interno dell’articolo 21, dedicato alla disciplina delle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al comma 5 è stata inserita la previsione dell’articolo 3, comma 16, del decreto- legge n. 95 del 2012, che prevede l’applicazione del comma 3 dell’articolo 21 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 58, comma 10, del Testo unico.
Per effetto di tale innesto, si inserisce nella apposita sedes materiae la disciplina in base alla quale alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, si applica la normativa prevista per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, sui quali l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
Negli articoli 56 e 70 viene attualizzato il rinvio alla disciplina sugli interessi di mora, previo rinvio al Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33/2025.
Il testo contiene, inoltre, integrazioni al fine di adeguare la normativa ad alcune pronunce di illegittimità costituzionale.
È opportuno evidenziare, al riguardo, il comma 2 dell’articolo 67, rubricato “divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati”, che è stato integrato con le lettere f), g) e h), per adeguarlo alle seguenti pronunce di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale:
- la sentenza n. 522/2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66 del Dpr n. 131/1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione del comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata
- la sentenza n. 198/2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, comma 2, del Dpr n. 131/1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione del comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, ai fini della variazione di quest'ultimo
- la sentenza n. 140/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, comma 2, del Dpr 131/1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione del comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per proporre l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
Analogamente, nella parte del Testo unico dedicata alle agevolazioni fiscali, nell’articolo 195, recante la disciplina degli atti relativi allo scioglimento del matrimonio, già contenuta nell’articolo 19 della legge n. 74/1987, la norma è stata attualizzata tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa nella parte in cui non estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
La norma viene così riformulata, ma occorre tener presente che già in via interpretativa, con la circolare n. 49/2000 del ministero delle Finanze, il regime di esenzione era stato esteso a tali ipotesi.
Con riferimento all’allegata tariffa e tabella relativa all’imposta di registro (Allegato 1), si fa presente che all’interno dell’articolo 1 sono state ricondotte le disposizioni previste dall’articolo 10, commi 2 e 3, del Dlgs n. 23/2011.
Si tratta delle norme che dispongono rispettivamente che l’imposta di registro nella misura proporzionale dovuta per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari non possa essere inferiore alla misura di mille euro, e la codificazione del cosiddetto “principio di assorbimento”, secondo cui l’esenzione dall’imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie, e dai tributi speciali catastali per i predetti atti immobiliari e per le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare. Viene inoltre riportata la previsione, già contenuta nel richiamato comma 3 dell’articolo 10, sulla debenza delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuno.
All’interno dell’articolo 1 della tariffa sono inoltre riportate, per coerenza sistematica, sia la disciplina dell’articolo 69, comma 4, della legge n. 342/2000, in materia di agevolazioni prima casa nelle ipotesi di successione e donazione, sia la disciplina sul credito di imposta in materia di agevolazioni “prima casa”, già prevista dall’articolo 7 della legge n. 448/1998.
Passando all’articolo 4 della tariffa, si fa presente che alla lettera h) è stata inserita la disciplina sulla fusione tra confidi recata dall’articolo 13, comma 51, del Dl n. 269/2003. Nella nota VI è stata riportata la disciplina prevista, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, in materia di trasferimenti immobiliari relativi ai Geie (Gruppi europei di interesse economico), dall’articolo 12, comma 3, del Dlgs n. 240/1991.
Per quanto riguarda l’articolo 8 della tariffa, al comma 2, nota III, è stata inserita la disciplina dell’esenzione dall’imposta di registro per i processi verbali di conciliazione di cui all’articolo 9, comma 9, della legge n. 488/1999. Alla nota IV è stata trasfusa la disciplina sull’esenzione dall’obbligo di registrazione prevista per i provvedimenti della Cassazione, dall’articolo 73, comma 2-bis del Dpr n. 115/2002.
Infine, è stata aggiunta:
- la nota VI) relativa ai provvedimenti emessi in attuazione dell’articolo 148 del codice civile nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli che sono esenti dall’imposta di registro. Agli stessi non si applica la previsione del comma 1, lettera b), coerentemente con quanto precisato dalla sentenza dalla Corte costituzionale n. 202/2003.
- la nota VII) relativa alle pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto che sono soggette all’imposta di registro in misura fissa. Alle stesse non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera c), coerentemente con quanto precisato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 177/2017.
All’interno dell’articolo 15 della tabella è stata inserita l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 139/2024, per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, del Dl 564/1994.
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