BONIFICO RISTRUTTURAZIONI E CAUSALE SBAGLIATA
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/05/2014
Autore: Non definito Fonte: Internet del 19/05/2014
Classificazione:
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Per il 36-50-65% va indicato l'articolo 16-bis, Dpr n. 917/1986 mentre per il 55-65% l'articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
La Direzione regionale del Piemonte delle Entrate, in sede di risposta all’interpello n.901-184/2013, protocollo 2013/41381, ha tuttavia chiarito che gli errori dovuti alla citazione sbagliata del riferimento legislativo, i quali non pregiudichino comunque la possibilità di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% sull’importo pagato, non precludono l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
È pertanto ritenuta ammissibile, in luogo della precisa norma (art.16-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) anche l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (art.1 L. 27 dicembre 1997, n.449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art.4 c. 1 lett. c) del D.L. n. 201/11.
È pertanto ritenuta ammissibile, in luogo della precisa norma (art.16-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) anche l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (art.1 L. 27 dicembre 1997, n.449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art.4 c. 1 lett. c) del D.L. n. 201/11.
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