BONUS ACQUA IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/06/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/06/2021


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Credito d'imposta per sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica dell’acqua


Con il provvedimento del 16 giugno 2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, di conseguenza, il consumo di contenitori di plastica.

Approvati il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” e le relative istruzioni, che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa, ai fini del riconoscimento del bonus fiscale. A febbraio 2022 la comunicazione delle spese sostenute nel 2021.

COS'È IL BONUS ACQUA
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta pari al 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Il CREDITO è riconosciuto alle persone fisiche e agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

FRUIZIONE
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per l’imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa (ossia alla data dell’effettivo pagamento), mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.

Per i privati e in generale i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione dell’odierno provvedimento, sono fatti salvi i comportamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea, per il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, al ministro dell'Economia e delle Finanze e a quello dello Sviluppo economico.

IL MODELLO DI COMUNICAZIONE
Per il rispetto del limite di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno, il provvedimento odierno stabilisce che coloro che intendono avvalersi dello sconto fiscale devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente. A tal fine, viene approvato il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”, con le relative istruzioni.

In particolare, viene previsto che la comunicazione:
a) va presentata nel periodo dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, inviando il modello approvato
b) va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite applicativo web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o trasmissione di un file nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Una volta presentata la comunicazione, l’Agenzia rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione del richiedente nella sua area riservata, che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. E’ possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia al bonus.

Modalità di utilizzo del bonus
L’agevolazione è utilizzabile:

  • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus ovvero in compensazione tramite modello F24
  • dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.

Per l’utilizzo in compensazione:
- l’F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, con l’apposito codice tributo che verrà istituito con successiva risoluzione
- se l’importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all’ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato con comunicazione all’interessato
- non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.

MISURA DEL CREDITO
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive sostenute risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata. L’importo massimo della spesa su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
•  1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
• 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Il provvedimento, infatti, precisa che:
a) l’ammontare del credito d’imposta fruibile è pari all’importo del credito indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Se l’ammontare complessivo dello sconto risulta uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%
b) entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, è resa nota la misura percentuale.

I termini di presentazione della comunicazione sono fissati nell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, per assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla norma, qualora l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziate per ciascun anno, e di ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate.

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