BONUS AFFITTI IL CODICE TRIBUTO NON CAMBIA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/06/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/06/2021


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Confermato il codice tributo per l'utilizzo del credito


Con la risposta presente in una faq dell'11 giugno viene confermato il codice tributo da utilizzare in compensazione per il bonus affitti.

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/2020.

Quindi anche l’estensione del bonus affitti prevista dal Sostegni 2 utilizza lo stesso codice tributo per la compensazione.

Ricordiamo che l’articolo 4 del decreto “Sostegni-bis”, proroga ed estende la possibilità di usufruire dello sconto fiscale in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (articolo 28, Dl n. 34/2020).

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede un credito d’imposta, nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro e per gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso in relazione agli importi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

L’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020; condizione non è richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

A norma del comma 3 dell’articolo 4, la fruizione del bonus deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

 

 

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