Bonus edilizi: la ritenuta d’acconto dell’8% prevale su tutte le altre
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/10/2021
Autori: De Stefani Luca, Gavelli Giorgio Fonte: Agenzia Entrate del 08/10/2021
Fatture di imprese e professionisti non si applica la ritenuta d'acconto in quanto provvede la banca a trattenere l'8% sul bonifico
Per i lavori edili sulle parti comuni condominiali e per le prestazioni professionali verso condomini o altri sostituti d’imposta, agevolati con i bonus edili (110, ecobonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera), le relative fatture non vanno assoggettate alle ritenute d’acconto del 4% (condominio) e del 20% (professionisti), questo perchè il pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico «parlante», soggetto alla ritenuta d’acconto dell’8% operata delle banche o delle poste prevale. Questa ritenuta prevale sulle altre.
Indietro