Bonus gasolio uso autotrazione: domande dal 1° al 30 aprile
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/03/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/03/2019
Dovranno essere presentate dagli autotrasportatori che vogliono fruire del beneficio fiscale riconosciuto sui consumi di carburante relativi al primo trimestre di quest’anno
Sul sito delle Dogane, disponibili la versione aggiornata del software e il modello per la richiesta di rimborso dei maggiori costi sostenuti dagli autotrasportatori, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio”. La quota riconosciuta è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati nel 1° trimestre 2019.
Le domande di rimborso dovranno essere inviate dal 1° al 30 aprile 2019 all’ufficio delle Dogane territorialmente competente.
I dettagli per la fruizione del bonus, nella nota n. 33989 del 25 marzo 2019 dell’agenzia delle Dogane.
Il rimborso è riconosciuto:
- per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito
- imprese stabilite in altri Stati Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
- per l’attività di trasporto persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto (Dlgs 422/1997)
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Dlgs 285/2005)
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Dlgs 422/1997)
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce n. 1073/2009).
- per l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Le somme possono essere recuperate sia in denaro sia in compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 6740 “Credito d'imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”.
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