Bonus impatriati con limite di fondi per chi ha maturato i requisiti nel 2019
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/01/2020
Autore: Magnani Michela Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/01/2020
Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 la possibilità di fruire del bonus fiscale ex art. 16 DL. 147/2015 rimane poco chiara.
L’articolo 13-ter del DL 124/2019, ha anticipato al 2019 la decorrenza delle nuove e più favorevoli misure (platea più estesa, durata fino a 10 anni, estensione fra il 70 e il 90% della riduzione della base imponibile fiscale dei redditi) agli impatriati che abbiano trasferito la propria residenza in Italia, in base a quanto richiesto dall’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, «a decorrere dal 30 aprile 2019» .
Però, visti i c. 2 e 3 dell’articolo 13 -ter, sembrerebbe che non possa darsi per scontata la fruizione anticipata delle condizioni di maggior favore , in quanto le stesse vengono riconosciute «fino ad esaurimento» del fondo controesodo, istituito con una limitata dotazione annuale di 3 milioni di euro a partire dal 2020.
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