Bonus “manifesti pubblicitari” il codice tributo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/03/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/03/2022


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Consentirà la fruizione mediante compensazione, attraverso il modello di pagamento F24, che dovrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica


Istituito con la risoluzione n. 15/E del 22 marzo 2022, il nuovo codice identificativo – il 6973denominato “CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” – troverà posto nella sezione “Erario” della delega di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente, invece. debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Così predisposto, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Credito d’imposta previsto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 67-bis) e dedicato ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, in relazione ai canoni versati per gli stessi nel 2021.

A soli quattro giorni dalla determinazione della percentuale di fruizione, fissata al 100%, arriva il codice tributo da posizionare nel modello F24 per utilizzarlo in compensazione, che è l’unica modalità per fruire dello sconto fiscale.

Con la risoluzione odierna, l’Agenzia inoltre ricorda, che ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile attraverso il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del proprio sito.

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