Bonus nido con rinnovo automatico e più strutture riconosciute

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/01/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Lavoro del 05/01/2026


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Introdotta la validità pluriennale delle domande


Circolare Inps n. 123/2025

L’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

 

Pertanto, le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici previsti dal comma 355 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (contributo asilo nido e contributo forme di supporto presso la propria abitazione) producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.

 

Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.

 

Per il contributo asilo nido il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il contributo, massimo undici mesi, e allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio. Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

 

Per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve indicare l’ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l’intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.

 

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