BONUS PUBBLICITÀ' EDITORI ED EDICOLE NEL DL RILANCIO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/06/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/06/2020
Agevolata la pubblicità sui quotidiani, la forfetizzazione della resa dei giornali, l'acquisto di carta e previsto un una tantum per le edicole
Bonus pubblicità
Con l’articolo 186 del decreto “Rilancio” è stato incrementato il bonus per gli investimenti pubblicitari: la forma agevolativa che prevede un credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che scelgono di reclamizzare la propria attività con inserzioni e campagne pubblicitarie sui quotidiani e i periodici, anche online, o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali digitali e analogiche.
Il bonus, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, era originariamente calcolato (articolo 57-bis del Dl n. 50/2017) sull’incremento delle somme investite rispetto all’anno precedente.
A partire dalla dichiarazione valida per il 2018 chi investiva in réclame, utilizzando i media suindicati, una somma superiore a quella che aveva speso l’anno precedente per lo stesso motivo, maturava un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento degli investimenti effettuati; la percentuale andava elevata a 90, nel caso delle micro, piccole e medie imprese e delle start up innovative.
Le regole per il calcolo del bonus sono state poi aggiornate, già nell’ambito delle norme di contrasto agli effetti del Coronavirus, dall’articolo 98 del Dl n. 18/2020, il “Cura Italia”. Il decreto stabiliva che per il 2020 il credito andasse calcolato nella misura del 30% dell’intero valore degli investimenti effettuati, perdendo così il riferimento agli importi investiti negli anni precedenti.
L’articolo 186 del decreto “Rilancio” alza ancora la percentuale della spesa su cui calcolare il credito d’imposta che arriva così, per l’anno 2020, al 50% del totale degli investimenti. Fissati anche i paletti per il tetto massimo di spesa, a 60 milioni di euro; all’interno di questa cifra, viene distinto l’investimento in pubblicità effettuata su:
- quotidiani e periodici, anche online, per il quale il tetto massimo della spesa è di 40 milioni di euro
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, per cui il beneficio è concesso nel limite di 20 milioni di euro.
Invariate le disposizioni per l’istanza di ammissione, che potrà essere presentata in via telematica, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 del regolamento adottato con Dpcm n. 90/2018, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre. Sono comunque valide anche le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
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