Canali per whistleblowing vanno sentiti i sindacati
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/11/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/11/2023
Dubbi tra i datori di lavoro sulle modalità di confronto con gli organismi sindacali. L’obbligo di «sentire» fa propendere per l’assenza di vincoli
Dal 17 dicembre tutte le aziende del settore privato con un numero medio di dipendenti compreso tra i 50 e il 249 dovranno istituire un sistema di whistleblowing, una piattaforma di segnalazione di eventuali illeciti commessi in azienda, che tuteli la riservatezza dell’identità e i dati personali dei denuncianti.
Per quelle oltre i 249 l’obbligo è già in vigore dal 15 luglio.
Il Dlgs 24/2023 prevede che il canale di segnalazione interna sia attivato «sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015».
L’obbligo di «sentire» non è un «esame congiunto», non serve nemmeno una intesa o una concertazione, in quanto non è previsto il raggiungimento di un accordo.
L’obbligo di «sentire» le associazioni dei lavoratori come conferma Anac nelle proprie linee guida, pare avere natura meramente informativa che si concretizza in due momenti:
- la comunicazione preventiva con cui si dà notizia dell’intenzione di attivare il canale di whistleblowing e si invia una descrizione dei suoi elementi essenziali;
- l’eventuale incontro di approfondimento, da tenersi se richiesto dal sindacato.
Le osservazioni delle oo.ss. saranno da tenere in considerazione, al momento della concreta attivazione del sistema di segnalazione, ma senza vincoli specifici:.
Resta quindi la libertà di accoglierle o meno.
Se i rappresentanti dei lavoratori non danno riscontro all’informativa del datore di lavoro e, quindi, non chiedono un incontro, la fase di ascolto deve intendersi conclusa.
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