CASA VACANZE INQUADRAMENTO FISCALE
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/07/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/07/2015
Classificazione:
L’attività di locazione di casa vacanze può essere esercitata sia in forma privata che imprenditoriale.
A seconda delle modalità con cui l’attività viene svolta, i canoni percepiti vanno denunciati tra i redditi fondiari, con deduzione forfetaria del 5% se non si opta per il regime della cedolare secca (redditi di locazione, articolo 37 comma 4-bis del Tuir), o tra i redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir); la locazione occasionale, invece, genera redditi "diversi" derivanti dall'esercizio non abituale di attività commerciale (articolo 67, comma 1, lettera i, del Tuir).
Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni non c’è obbligo di registrazione. Al momento del pagamento del corrispettivo, è necessario rilasciare una ricevuta, sulla quale, qualora l'importo percepito superi i 77,49 euro, deve essere apposta una marca da bollo di 2 euro.
Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni non c’è obbligo di registrazione. Al momento del pagamento del corrispettivo, è necessario rilasciare una ricevuta, sulla quale, qualora l'importo percepito superi i 77,49 euro, deve essere apposta una marca da bollo di 2 euro.
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