CATASTO ESONERI E PROROGHE DAL DL. RILANCIO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/06/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/06/2020


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Previsti, tra l’altro, sconti fiscali per le unità immobiliari impiegate per lo svolgimento di una delle attività più colpite dall’attuale situazione di crisi sanitario-economica, quella turistica


Il Dl “Rilancio” prevede:

  • la  proroga del termine previsto per la contestazione di violazioni correlate ai fabbricati rurali (articolo 160);
  • l’esenzione dalla prima rata dell’Imu, dovuta per il 2020, relativa ad alcune categorie catastali di immobili (articolo 177);
  • lo slittamento dei termini di pagamento delle somme riportate in avvisi di liquidazione, emessi a seguito di attribuzione della rendita catastale (articolo 149).


Fabbricati rurali: tempi lunghi per le contestazioni
L’articolo 160 del Dl “Rilancio”, derogando alle disposizioni dello Statuto del contribuente, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di decadenza previsto, a carico dell’amministrazione finanziaria, per la contestazione delle violazioni correlate agli obblighi di dichiarazione, al catasto edilizio urbano, dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

La proroga interessa soltanto i Comuni ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, riportati negli elenchi contenuti negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge n. 189/2016 e riguarda i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che si sarebbero dovuti dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, rispetto ai quali l’amministrazione finanziaria non ha ancora notificato gli atti di contestazione, avendo usufruito nel tempo di diverse proroghe del termine.

In pratica, la scadenza per la notifica degli atti di contestazione, originariamente prevista per il 31 dicembre 2017, e che per effetto delle varie proroghe disposte a seguito degli eventi sismici 2016/2017 era stata differita al 31 dicembre 2020, con il Dl “Rilancio” viene ulteriormente spostata in avanti di un altro anno, cioè al 31 dicembre 2021.

Immobili turistici: esenzione 1° rata Imu 2020
Il Dl prevede che la prima rata dell’Imu, relativa al 2020 (in scadenza il prossimo 16 giugno), non sia dovuta sugli immobili del settore turistico.

A stabilirlo è l’articolo 177, che individua espressamente gli immobili a cui si applica tale esenzione, e cioè:

lettera a):

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali
  • immobili degli stabilimenti termali;

lettera b):

  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2, cioè alberghi e pensioni
  • immobili utilizzati per le attività di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi.


Per gli immobili rientranti nelle categorie di cui alla lettera b), l’esenzione della prima rata dell’Imu si applica a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore delle attività in esse esercitate.

Attribuzione della rendita e avvisi di liquidazione
Il Dl “Rilancio” interessa anche l’imposta di registro (Dpr n. 131/1986) e quella di successione e donazione (Dlgs n. 346/1990), prevedendo nell’articolo 149 la proroga, al 16 settembre 2020, del termine previsto per il versamento delle somme riportate negli avvisi di liquidazione, notificati a seguito di rettifica del valore degli immobili dovuta all’attribuita rendita catastale.

Si tratta, in pratica, dei casi in cui vengono registrati atti e/o dichiarazioni di successione relativi a immobili che, seppur dichiarati in catasto, non hanno ancora avuto l’attribuzione di una rendita catastale, di conseguenza, il valore ai fini dell’imposta viene calcolato in base alla certificazione catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita, ovvero, con riferimento alle unità immobiliari urbane dichiarate ai sensi del Dm n. 701/1994, in base alla rendita proposta.

In questi casi, la rettifica del valore può essere impedita solo se il contribuente dichiari espressamente nell’atto o nella dichiarazione di successione, di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’articolo 12 del Dl n. 70/1988.

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