CERTIFICATO DI MALATTIA DEI CITTADINI COMUNITARI: LA TRADUZIONE NON E' OBBLIGATORIA
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 11/12/2007
Autore: Non Definito . Fonte: Guida al Lavoro nr. 49 del 14/12/2007 pag. 27
Classificazione:
Con il messaggio n. 28978/2007 l'Inps fornisce le istruzioni operative concernenti le certificazioni prodotte in lingua originale.
I cittadini comunitari non sono tenuti a far pervenire un certificato di malattia in lingua italiana, ma possono presentarlo in lingua originale, ne termini stabiliti dalla normativa.
L'assicurato che si ammali in uno Stato comunitario deve presentare all'Istituto estero competente la tessera europea di assicurazione malattia nonché, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, un certificato di malattia che verrà poi trasmesso all'Inps, il quale ne curerà la traduzione.
L'assicurato che si ammali in uno Stato comunitario deve presentare all'Istituto estero competente la tessera europea di assicurazione malattia nonché, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, un certificato di malattia che verrà poi trasmesso all'Inps, il quale ne curerà la traduzione.
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