CERTIFICAZIONE, LAVORO A PROGETTO, LAVORO ACCESSORIO, LAVORO INTERMITTENTE

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 19/09/2004

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 37 del 17/09/2004 pag. XXVIII


Leggi collegate:
D.Lgs 276 (10-09-2003) - Attuazione Rif. Biagi



Alcune rilevanti novità contenute nel decreto legislativo che integra e modifica la riforma Biagi.

La certificazione, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, potrà essere richiesta per qualsiasi contratto di lavoro.
Le rinunzie e le transazioni in materia di lavoro a progetto potranno riguardare soltanto i diritti già acquisiti per effetto di un rapporto di lavoro già in essere.
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibili ad un progetto, programma o fase di esso potranno vedere prolungata la loro efficacia fino al 25/10/2005 per mezzo di un accordo sindacale aziendale.
Per quanto concerne il lavoro accessorio, il limite dei compensi percepibili viene elevato a 5.000 euro annui , mentre il valore dei buoni per ricorrere a tali prestazioni verrà determinato periodicamente con decreto ministeriale.

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