CESSAZIONE CONTRATTO DI COMODATO O LOCAZIONE E SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/09/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/09/2020


Classificazione:

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Inquilino o comodatario che ha sostenuto la spesa di ristrutturazione può continuare a detrarre fino al decimo anno anche se il contatto cessa


Nei casi di vendita, donazione, permuta, la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite. (ndr: salvo diverso accordo contrattuale).

Nei casi però in cui la detrazione spetta al detentore dell’immobile (per esempio, al comodatario o all’inquilino) le quote residue di detrazione non si trasferiscono.

Questi conserva il diritto ad usufruire dell’agevolazione anche se la detenzione si interrompe (circolare n. 57/1998, paragrafo 4).

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