CESSIONE CON PREZZO DA DETERMINARE EMISSIONE FATTURA RITARDATA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/08/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/08/2020


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Risposta a interpello sulla facoltà di differire la fatturazione nel caso di prezzo da determinare.


Tenendo presente i problemi degli operatori di alcuni particolari settori e di circostanze specifiche, con il Decreto Ministeriale 15 novembre 1975, il legislatore ha introdotto specifiche modalità e termini di fatturazione per le cessioni di beni con prezzo da determinare.

L'articolo 1, primo comma, del predetto D.M. prevede che: "per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato determinato".

Pertanto il presupposto per l’emissione di questo tipo di fattura differita è l’impossibilità di determinare il prezzo dei beni oggetto di cessione al momento di effettuazione dell’operazione (i.e. consegna dei beni) in quanto disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, lo legano ad elementi noti solo in seguito.

Con Risposta n. 239/2020 non viene riconosciuta tale facoltà nel caso di apposita clausola contrattuale, con la quale è stabilito che il corrispettivo dei fili diamantati venga determinato solo dopo la consegna degli stessi al cliente, quando cioè quest’ultimo comunicherà all’Istante la “resa” dei fili acquistati in termini di metri quadrati di pietra e/o marmo tagliati.

 

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