CESSIONE D'AZIENDA NOVITÀ' DALLA RIFORMA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/10/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/10/2024


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Il decreto legislativo approvato il 18 settembre 2024 interviene sul trattamento in materia di imposta di registro definendo i criteri per individuare l’aliquota applicabile e la base imponibile


L’articolo 2 del decreto legislativo n. 139/2024, in attuazione dei principi di delega previsti dall’articolo 10 comma 1 della legge n. 111/2023, apporta modifiche al Testo unico dell’imposta di registro.

In particolare, sul trattamento fiscale della cessione d’azienda il decreto interviene con nuove regole che riguardano i criteri per individuare l’aliquota applicabile e la base imponibile, riguardo agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire dal 1° gennaio 2025. 

L’intervento legislativo in commento, come chiarisce la relazione illustrativa, risponde all’esigenza di garantire una maggiore razionalità alla funzione dell’imposta e una semplificazione del meccanismo della sua applicazione.

IVA

Ai fini IVA, la cessione di azienda o di un singolo ramo della stessa si configura come operazione fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b) del Dpr n. 633/1972 e sconta, pertanto, l’imposta di registro in misura proporzionale, in linea con il principio di alternatività Iva/Registro (articolo 40 del Tur).

Registro

Poiché l’operazione ha come oggetto un’universalità di beni caratterizzata da molteplici elementi, materiali e immateriali, si pone il problema se considerare:

  • il complesso aziendale oggetto di trasferimento come un’entità unitaria, prescindendo dunque dalla natura dei beni che lo compongono;
  • o, in alternativa, considerando i singoli beni, con conseguente assoggettamento a tassazione in modo autonomo dei singoli beni aziendali che ne fanno parte.

La nuova formulazione del comma 4 dell’articolo 23 del Tur prevede che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, sia legittimo applicare separatamente le aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia imputata ai vari beni una quota parte del corrispettivo.

La congruità della ripartizione del corrispettivo è oggetto di apposito controllo da parte dell’ufficio, come previsto dal nuovo comma 4 dell’articolo 51 del Tur.

Una peculiare regola viene stabilita in relazione ai casi in cui la cessione per la quale sia prevista la predetta ripartizione del corrispettivo abbia ad oggetto anche crediti aziendali: il nuovo comma 4 dell’articolo 23 del Tur prevede, in proposito, che la rispettiva quota parte del prezzo sia soggetta alla medesima aliquota stabilita per le cessioni di crediti, pari allo 0,5 per cento.

Nulla è stato modificato, invece, sul fronte della valorizzazione delle passività, per cui trova conferma il principio secondo il quale, ai fini dell’applicazione delle differenti aliquote, l’imputazione delle passività medesime ai diversi beni mobili e immobili si effettua in proporzione al loro rispettivo valore.

Qualora la cessione di azienda o del singolo ramo d’azienda non preveda l’espressa ripartizione del corrispettivo, trova applicazione, invece, il criterio previsto dal comma 1 dell’articolo 23 del Tur, in forza del quale il trasferimento dell’intero complesso aziendale o del singolo ramo d’azienda deve essere assoggettato all’imposta di registro, calcolata applicando sul corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni che compongono il complesso oggetto di cessione.

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