Cessione, sconto e trasferimento con l’edificio più vie per la circolazione dei bonus casa

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/09/2021

Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/09/2021

cessione creditosconto in fattura


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Le regole sui trasferimenti dei crediti edilizi, cambiano in base al tipo di detrazione e del soggetto coinvolto. Per tutti gli sconti ordinari la possibilità di cessione si ferma ora alle spese 2021


Detrazione, sconto in fattura, cessione del credito, ma anche trasferimento unitamente all’immobile, sono le quattro opportunità di circolazione dei vari bonus fiscali, 110% compreso.

Interessante analisi delle caratteristiche di ciascuna di esse per poterne sfruttarne appieno la potenzialità.

Analisi dei casi di Ristrutturazione, Ecobonus, Bonus Facciate.

Ristrutturazioni e simili

L’articolo 121 del Dl 34/2020 prevede lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese 2020 e 2021 (allargate al 2022 con la legge di Bilancio) si tratta dei casi di cui alla lettera a) e b) del c. 1 dell’articolo 16-bis Tuir, vale a dire interventi che si qualificano almeno come:

  • manutenzioni ordinarie in condominio
  • e straordinarie nelle singole unità immobiliari.

Gli altri interventi previsti dall’articolo 16-bis possono godere solo della detrazione, se però come avviene nel caso dell’eliminazione delle barriere architettoniche, queste opere possono, essere a loro volta qualificate come interventi di manutenzione straordinaria, se non addirittura di ristrutturazione, in questo caso rientrando nei bonus trasferibili al fornitore o al cessionario del credito.

L’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 110% ha confermato l’estensione di queste opzioni anche al “bonus ristrutturazione acquisti” ex c. 3 dell’articolo 16-bis e rivolto all’acquirente dell’unità immobiliare in edificio ristrutturato.

In questo caso, il credito può essere ceduto o concesso come sconto in fattura dall’impresa che cede l’immobile ristrutturato.

L’articolo 16-bis interessa gli immobili abitativi dei privati, di conseguenza la detrazione matura in capo al soggetto privato.

Tale detrazione, grazie all’articolo 121, può essere trasferita in capo alle imprese, sotto forma di credito.

Il trasferimento del credito ad impresa non è possibile tramite il trasferimento dell’immobile.

In caso di cessione dell’immobile il credito residuo è trasferito automaticamente (salvo diversa opzione espressa in atto) ma solo verso altra persona fisica.

Trattandosi di una agevolazione di durata decennale, il bonus del 50% (spese 2020-2021) potrà essere oggetto di una cessione della quota residua, da parte di chi ha iniziato la detrazione ma ha poi, per vari motivi tra cui l’assenza di una imposta capiente, cambiato idea a favore del trasferimento.

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